Domande e risposte | Pagina iniziale



Definizione delle prestazioni professionali e conseguente applicazione della tariffa

Sono impiegato in un ufficio tecnico di Torino; fra gli altri compiti, fa anche parte del mio mio lavoro l'affidamento a professionisti esterni (prevalentemente ingegneri) di incarichi professionali riguardanti la "progettazione di opere edili ed impiantistiche" afferenti alla realizzazione di costruzioni ed impianti.
Desidererei avere alcune precise ed univoche delucidazioni sulle "definizioni" delle seguenti tipologie progettuali: quali sono i "contenuti" , costituiti da elaborati grafici, relazioni tecnico descrittive, e quant'altro, che le progettazioni sottoelencate devono contenere.
- studio di fattibilità
- un progetto preliminare
- progetto architettonico
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
- cantierabile

francy.duke@virgilio.it - 12.11.2002

La definizione dei requisiti del progetto è naturalmente un aspetto importantissimo, ai fini della determinazione dei corrispettivi; esso è stato trattato dalla "143" e recentemente affrontato con autorevolezza come esposto di seguito.
La più precisa e pertinente definizione delle diverse fasi in cui si distingue l'attività professionale di progettazione è quella di cui alla L. 11.02.1994 s.m., art. 16 (poi ripresa e articolata nel Regolamento Generale di attuazione, D.P.R. 21.12.1999 n. 554, in particolare Titolo III, Capo II "La progettazione").
Naturalmente ciò è vero per le definizioni corrispondenti alle fasi previste e cioè:
- progetto preliminare;
- progetto definitivo;
- progetto esecutivo.
Nel testo "Tutte le Parcelle" la materia è chiaramente affrontata al punto 1.2.2, così come in appendice al libro sono riportati i testi di legge richiamati. Riportiamo di seguito uno stralcio dello stesso.

" Il progetto preliminare è lo strumento di cui si dota l'amministrazione per compiere le scelte strategiche; esso è chiamato a valutare costi e benefici dell'intervento; come tale deve essere completo di indagini preliminari (geotecniche, geologiche, archeologiche), di valutazione economica (correlate anche alla gestione e manutenzione) e finanziaria, di valutazione di prefattibilità ambientale, cui può seguire la necessità di determinare misure di compensazione ambientale; il progetto può essere chiamato di fatto a verificare la validità delle scelte operate negli strumenti urbanistici, e può portare a ridefinire luoghi, costi, tempi e modalità dell'intervento. In funzione di quanto sopra il preliminare definisce anche le caratteristiche dei successivi livelli di progettazione (e quindi le future prestazioni degli architetti).
Il progetto preliminare è quindi ben lungi dal potersi identificare nel "progetto sommario" e nel "preventivo sommario" di cui all'art. 19 della "143". La fase preliminare, alla luce di quanto evidenziato, è probabilmente quella che dovrebbe rivestire maggiore importanza per l'amministrazione. Per inciso, quanto tale aspetto sia stato recepito dagli amministratori, dai dirigenti e dai professionisti rimane tutto da vedere.

«Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni ». La fase definitiva è quella in cui vengono descritte le caratteristiche architettoniche della futura opera, tanto ai fini dell'esame e dell'istruttoria interna da parte della committenza, che del rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli organismi preposti.
Gli elaborati tecnici consentono una attenta ed anche dettagliata analisi e valutazione delle qualità architettoniche.
Con l'approvazione dei progetti preliminare e definitivo, l'ente ha deliberato gli atti più significativi per quanto attiene le caratteristiche dell'intervento.

«Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo ».
Se la caratteristica dell'esecutivo è la definizione dettagliata dell'opera, la finalità è quella di una sicura gestione dell'appalto. In fase di gara gli elaborati devono consentire la adeguata valutazione da parte dei concorrenti; in fase di esecuzione dell'opera essi ­ descrivendo nel dettaglio ogni parte dell'intervento ­ devono eliminare i margini di interpretabilità o contenzioso e devono prevenire il ricorso a varianti in corso d'opera derivanti da problemi esecutivi.
Per ottemperare a tali requisiti il progetto esecutivo deve essere completo della progettazione dettagliata di strutture, impianti, e quant'altro concorra alla realizzazione; deve essere inoltre corredato degli elaborati relativi alla sicurezza del cantiere; al progetto deve essere allegato il piano di manutenzione dell'opera, laddove richiesto. "

Per quanto attiene le definizioni di preliminare, definitivo ed esecutivo esiste quindi un chiaro riferimento di legge, così come è chiara l'applicazione della tariffa ed in particolare delle tabelle A, B, B1 ed altre del decreto "4 aprile", secondo necessità ed in particolare a seconda delle prestazioni in più o in meno (o comunque a modifica di quanto ordinariamente previsto) legittimamente determinate dal responsabile del procedimento in applicazione della facoltà a lui attribuita dall'art. 16 della legge quadro.

Per quanto attiene le altre definizioni, esse non fanno riferimento a specifiche di legge, e si rende quindi necessario definire le stesse con una corretta interpretazione, principalmente per analogia, a seconda naturalmente dei casi...

lo studio di fattibilità, alla luce di quanto sopra esposto, ha di fatto caratteristiche già ricomprese nel progetto preliminare; eventuali onorari possono essere definiti con riferimento alle aliquote e percentuali previste appunto per il preliminare, eventualmente escludendo quelle che la committente ritenga di non richedere (vedi Tab. B, B1, prestazioni a, b, m*, n**, o1, o2, o3, o4, o5...).
Segnaliamo che qualora ci si riferisca allo studio di prefattibilità ambientale (introdotto dal regolamento), la definizione relativa è quella di cui all'art. 21 del "554".

il progetto architettonico può essere inteso come il progetto definitivo, alla luce di quanto sopra riportato.
E' però possibile una diversa interpretazione, laddove si sia di fronte a progettazione complessa, indipendentemente dalla fase alla quale ci si riferisce. In questo caso normalmente si intende come progetto architettonico quello che definisce le opere civili, e che sarà affiancato dai progetti delle strutture, degli impianti meccanici, degli impianti elettrici, etc. secondo i casi.

La cantierabilità è uno dei requisiti prestazionali del progetto esecutivo, il quale oltre a definire gli aspetti contrattuali deve fornire all'appaltatore tutte le informazioni atte alla realizzazione dell'opera.
(26.11.2002)



Come verificare la correttezza di un onorario per incarico parziale?

Vorrei sapere in che modo verificare la parcella di un professionista al quale ho commissionato un progetto di ristrutturazione, ed a cui ho revocato l'incarico dopo il rilievo e il progetto di massima.
Come sapere se l'onorario è corretto?

albertoboaretto@libero.it - 08.11.2002

Il quesito tocca ovviamente un problema di applicazione della tariffa professionale, L. 2.03.1949 n. 143 s.m.
Si applica quanto previsto dall'art. 18, di cui si riporta stralcio di seguito.

Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale é fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art. 10.

Naturalmente al fine di una determinazione inequivocabile degli onorari il committente ed il professionista devono - come prassi - avere sottoscritto un disciplinare con individuati i parametri fondamentali del progetto: in particolare importo, classe e categoria dei lavori, importo degli stessi, eventuali prestazioni accessorie (rilievo) e modalità di compenso delle stesse (in economia, a forfait...), rimborso delle spese.
Tale ovvia procedura purtroppo non sempre è seguita. Al fine di dirimere eventuali questioni è opportuno che le parti (o una delle stesse) richiedano parere all'Ordine professionale, competente in materia di controversie e liquidazione di onorari e spese ai sensi della L. 24.06.1923 n. 1395, art. 5, c. 3.
(26.11.2002)



Come applicare le maggiorazioni per la direzione, e come valutare gli onorari per contabilità e misura?

L'art. 17 della legge n. 143/49 (maggior compenso al direttore dei lavori nel caso in cui esegui l'assistenza giornaliera e si occupi della tenuta dei libretti di misura e registri di contabilità) è vigente ?
Se si, il maggior compenso è valutato al max nel 50 % della quota spettante per DL (nuova tabella B, lettera l) ?
La tariffa è vigente dall'11/5/2001 ?
Nel caso in cui l'incarico di DL è affidato anteriormente all'11/5 e l'attività di DL (verbale di consegna dei lavori), per cause non determinate dal professionista, è iniziata successivamente all'11/5 si applica il nuovo regime tariffario ?

gianni.inbit@libero.it - 14.09.200...

Come più volte ribadito sia in questo sito (vedi quesiti vari ed in particolare alcuni (1 e 2) in data 20.06.2001) che nel testo "Tutte le parcelle sui lavori pubblici" la L. 143 è vigente, ed è quindi applicabile l'art. 17 citato.
L'applicazione ovviamente deve avvenire nel rispetto del principio di congruità degli onorari alle prestazioni; il maggiore compenso
è "da valutarsi discrezionalmente entro il limite massimo del 50 per cento della quota spettante per la direzione lavori, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda da parte del professionista un impegno personale maggiore del normale."
La maggiorazione di cui sopra non è riferita però alla tenuta dei registri ed alla contabilità e misura, che (a seguito di specifico mandato, peraltro sempre presente come prassi negli incarichi di direzione dei lavori) viene compensata in applicazione della apposita Tabella E (anche a questo riguardo vedi il testo, i quesiti e i modelli ed esempi, tra cui BD1.1).

La tariffa è vigente dal 27.04.2001.

In merito alle interpretazioni relative al regime transitorio vedi l'orientamento dei consigli nazionali nella sezione Notizie.
(26.11.2002)



Tariffe per geometri e professionisti laureati (ingegneri o architetti)

Sono un geometra di Palermo, ho letto nel vostro bellissimo sito che la nuova tariffa, fermo restando i limiti delle proprie competenze tecniche, si applica anche per i geometri.
La mia domanda è questa:
- la percentuali della tabella "A" del decreto "4 aprile" si sostituiscono alle percentuali delle tabelle della vecchia legge "144"?
- E' possibile la compilazione di un'unico disciplinare d'incarico per un incarico congiunto di progettazione tra ingegnere e geometra, e la vidimazione di un'unica parcella all'ordine degli ingegneri, per poi presentare fatture diverse, ciascuno per le proprie competenze?

stguida@libero.it - 29.08.2002

Come già chiarito, le tabelle del decreto si applicano a tutte le prestazioni interessate (nel settore dei lavori pubblici), e quindi anche ed obbligatoriamente a quelle che siano svolte da geometri (in precedenza compensate in applicazione della "144", e soprattutto della "143" per architetti ed ingegneri).
Più difficile è dare una risposta univoca al secondo quesito.
Prima di tutto, è necessario che la prestazione possa svolgersi (specie da parte dell'ingnere) nel rispetto delle proprie norme di deontologia professionale. Qualora così fosse, nulla osta alla stipula di un unico disciplinare.
Ogni ordine o collegio vidima gli onorari dei propri iscritti, sui quali ha competenza. Peraltro molto opportunamente in molte province vige la regola interna, o la prassi, per cui parcelle che riguardano prestazioni svolte congiuntamente o in collegio da più professionisti vengono esaminate congiuntamente dalle rispettive commissioni parcelle.
Per quanto attiene la fatturazione, le possibilità dipendono principalmente da patti contrattuali.
(26.11.2002)


Domande e risposte | Pagina iniziale

mela
mela
mela