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Respinta la richiesta di sospensiva del decreto "4 aprile" (27.08.2001)

Il C.N.A. informa che - in merito ai ricorsi presentati contro il D.M. 4 aprile 2001 - in sede di udienze preliminari sono state respinte le richieste di sospensiva.

Contro il D.M. 4 aprile 2001 sono stati presentati ricorsi da diversi consigli nazionali di professioni (Dottori Agronomi e Forestali, Geologi, Periti Industriali) ed enti locali (Comuni di Venezia, Verona, Torino, Firenze, Genova) congiuntamente all'ANCI ed all'UPI.
Con circolare prot. 001525 in data 26.07.2001 (citata anche in altra notizia) il Consiglio Nazionale Architetti ha informato che nelle rispettive udienze preliminari (11 luglio 2001 e 25 luglio 2001) sono state respinte le richieste di sospensiva.
Risulta quindi confermata la vigenza della "nuova tariffa".


L'applicazione del D.M. 4 aprile 2001 alle prestazioni professionali in corso all'atto della entrata in vigore della "nuova tariffa" - I primi orientamenti del C.N.I. e del C.N.A (27.08.2001)

In attesa di un chiarimento da parte del Ministero, i consigli nazionali degli architetti e degli ingegneri paiono assumere atteggiamenti differenti in merito all'applicazione della nuova norma.
Per il C.N.I. il fattore che determina la necessità di osservare la "nuova tariffa" è la data di consegna degli elaborati.

Se pare inequivocabile la data dell'effettiva entrata in vigore del decreto, univocamente riconosciuta nel 27 aprile 2001 (ovvero nel giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.R.I.) rimane forte l'incertezza su quali siano gli incarichi professionali, ovviamente riferiti alla progettazione di oo.pp., per i quali si debbano effettivamente valutare i compensi in applicazione delle nuove tabelle.
L'atteggiamento dei consigli nazionali pare improntato a prudenza, in attesa di un chiarimento formale già richiesto. Si segnala peraltro il diverso orientamento assunto dai due organismi.
Il C.N.A. con propria circolare prot. 001525 in data 26.07.2001 anticipa l'invio di una circolare informativa, senza peraltro dare alcuna informazione formale. Peraltro, già su "L'Architetto" n. 156, anno XVIII (maggio 2001) l'articolo di apertura dell'inserto, sottoscritto da Nevio Parmeggiani si chiude con una nota conclusiva di particolare importanza, che afferma quanto segue.

(il D.M. 4 aprile 2001) "Si applica alle convenzioni, bandi ed incarichi sottoscritti dopo il 27.04.2001. Per quanto riguarda gli incarichi, bandi, sottoscritti, precedenti questa data, ha tuttora valore il T.U. della Tariffa risalente alla L. 143/49."

Stante l'autorevolezza dell'autore (presidente del "Dipartimento Ordinamento professionale e Magistratura" presso il C.N.A.) e della pubblicazione (Mensile del Consiglio Nazionale Architetti) l'affermazione viene di fatto a rappresentare la posizione del consiglio nazionale sulla materia, ed implicitamente indica un primo "modus operandi" agli architetti interessati, ed agli ordini chiamati ad esprimere parere sulle parcelle.
Il C.N.A pare quindi orientato ad una applicazione graduale della norma, tesa a salvaguardare la validità dei patti contrattuali già sottoscritti tra ente committente e professionista, indipendentemente dal fatto che le prestazioni relative siano svolte prima, dopo o anche solo parzialmente dopo il 27.04.2001.
E' comunque da intendersi che qualsiasi nuovo incarico od estensione di incarico che comporti nuova delibera e sottoscrizione di nuovo disciplinare, dovrà prevedere il calcolo dell'onorario come da D.M. 4 aprile 2001.

Diverso è l'orientamento del C.N.I., che con propria Circolare n. 126/XVI Sess. in data 17.05.2001 (indirizzata agli Ordini ed al Ministero, e pubblicamente diffusa anche tramite il World Wide Web) ha divulgato i propri chiarimenti interpretativi affermando che:

"l'onorario professionale per l'incarico di progettazione va determinato secondo la tariffa vigente al momento in cui la prestazione intellettuale è esaurita e cioè al momento in cui vengono consegnati gli elaborati ad esaurita prestazione."

Il C.N.I. sostiene di fatto che per ogni incarico, anche già in essere, gli onorari siano da ricalcolarsi e corrispondersi in applicazione della "nuova tariffa".
Il C.N.I. è quindi orientato ad una applicazione immediata ed estensiva della norma, senza nessuna mora per gli incarichi già affidati, per i quali dovranno essere nuovamente deliberati i corrispettivi aggiornati.
L'affermazione contenuta nella circolare e sopra riportata è naturalmente avallata e sostenuta da una attenta analisi della norma e della giurisprudenza, ed è prudenzialmente accompagnata da una richiesta di parere al Ministero della Giustizia.


Il D.M. 4 aprile 2001 si applica anche alle prestazioni dei geometri (25.06.2001 - 27.08.2001)

Due lettere dei ministeri interessati (LL.PP. e Giustizia) chiariscono che le tariffe determinate in base alle norme e alle tabelle di cui al D.M. 4 aprile 2001 si applicano anche nei casi in cui le prestazioni siano svolte da professionisti non architetti o ingegneri.

Il titolo originale del decreto aveva lasciato intendere che la "nuova tariffa" fosse riservata esclusivamente ad architetti ed ingegneri. Peraltro, in adempimento alla delega prevista dall'art. 17, comma 14-bis della "109", le tariffe devono essere utilizzate per tutte le prestazioni professionali inerenti l'attività di progettazione ed affine. Non a caso il titolo del decreto è stato rettificato in "Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche" (Comunicato di rettifica del Ministero della Giustizia G.U. Serie Generale n. 128 del 05.06.2001).
Due lettere dei Ministeri dei Lavori Pubblici e della Giustizia chiariscono quanto sopra, in risposta ad un quesito posto dal C.N.G.
I ministeri interessati si sono astenuti dall'entrare nel merito delle competenze professionali (che peraltro non possono essere oggetto del
D.M. 4 aprile 2001, riguardante esclusivamente la determinazione dei compensi). Si sottolinea il fatto che - evidentemente - la tariffa è da applicarsi per le prestazioni svolte oltre che dai geometri (ad esempio adempimenti dei coordinatori, rilievi, piani particellari, etc.) anche da altri professionisti aventi titolo: il caso più evidente è quello delle indagini di natura geologica, che saranno svolte e sottoscritte da geologi.


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