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Come calcolare la parcella per il collaudo di un impianto di depurazione?

Ai fini della valutazione degli onorari dovuti al professionista incaricato, il collaudo di un impianto di depurazione è assimilabile ad un collaudo tecnico specialistico, come quello che viene svolto per le opere strutturali?

p.bono@aceaspa.it - 10.09.2001

In merito ai collaudi tecnici specialistici, ed al fine di chiarire i diversi aspetti sottesi al quesito posto ed alle eventuali modalità di valutazione degli onorari, è consigliabile richiamare l'attenta analisi di cui al punto 2.3.11 di "Tutte le parcelle sui lavori pubblici", ad introduzione del modello di parcella AM.2.
(29.10.2001)

(...) Particolarmente incerta può risultare la determinazione dei compensi per i collaudi specialistici, siano essi riferiti a strutture o impianti. Di fatto è necessario prendere atto di una vacanza normativa per quanto attiene l'applicazione della tariffa professionale a questa prestazione.
Quella esposta su foglio elettronico (file AM2.xls) è una proposta di parcella, compilata in base al principio di analogia.
All'eventuale utilizzatore deve essere ben chiaro che la parcella così compilata non deriva da una trasposizione puntuale della lettera della legge; costituisce invece una interpretazione applicativa, resasi necessaria a causa della indeterminatezza normativa.
L'onorario base è calcolato in applicazione dei compensi previsti per l'attività di un direttore operativo.
I principi sottesi alla predisposizione ed all'uso del modello di parcella sono i seguenti:
- la prestazione di collaudo specialistico è assimilabile, per oneri e responsabilità, a quella di un direttore operativo (il quale sovente è un professionista specialista che affianca il titolare della d.l. controllando la corretta esecuzione di un particolare corpo d'opera, quale la struttura o gli impianti);
- il riferimento alla classe ed alla categoria è pertinente;
- il riferimento all'importo dell'opera è pertinente.
L'onorario base così determinato è assoggettato alle maggiorazioni, riduzioni ed alla corresponsione delle spese così come determinato dall'art. 210 del Regolamento Generale (riferirsi sempre all'Appendice normativa, punto 3.2). I principi sottesi a questa applicazione dell'art. 210 sono i seguenti:
- congruità tra impegno richiesto e importo dei lavori (a consuntivo lordo come al comma 3);
- esigenza di maggiorazioni per il maggiore impegno derivante dalla presenza di una commissione di collaudo (come al comma 4), e derivante dall'affidamento dell'incarico di collaudo in corso d'opera (come al comma 5);
- analogia nella natura delle spese in capo ai collaudatori, e conseguente congruità delle percentuali stabilite al comma 6.
La pertinenza della eventuale riduzione di cui alla "155" pare evidente, essendo la stessa per uso e consuetudine riferita agli onorari a percentuale (ivi compresi quindi quelli di collaudo). Riguardo a questa riduzione, ed alla eventuale entità della stessa, è opportuno tenere conto che mentre la Tabella "A" è stata aggiornata nel 2001 in conseguenza dei progressivi aumenti dell'indice del costo della vita le percentuali di Tabella "C" sono immutate dal 1987. (...)



Le norme previgenti sono applicabili alle prestazioni non menzionate dalla "nuova tariffa" ?

Per le prestazioni che non sono menzionate nella nuova legge sulle parcelle, quali i collaudi, le perizie di variante, la contabilità dei lavori, etc. è applicabile ancora il vecchio regolamento e, in caso contrario, come fare?

disan@libero.it - 13.09.2001

Come già illustrato in risposta ad altro quesito, la "nuova tariffa" per i lavori pubblici non ha abrogato il testo unico di tariffa professionale, che viene esplicitamente richiamato in premessa al decreto stesso. Il D.M. 4 aprile 2001 determina le modalità di calcolo degli onorari nel solo settore dei lavori pubblici. Esso "non sostituisce la norma previgente: su di essa si basa modificandola ed integrandola".
Riteniamo quindi che senz'altro sia in generale necessario ed obbligatorio attenersi alla Legge 2 marzo 1949 n. 143, a tutt'oggi vigente. Ciò è inequivocabilmente ed in particolare vero - ad esempio - per le prestazioni di collaudo e contabilità dei lavori, che sono da valutarsi rispettivamente in applicazione della Tabella "C" e della Tabella "E", già presenti nella "143" e non modificate dal decreto 04.04.2001.
La materia dell'uso congiunto della Legge 2 marzo 1949 n. 143 e del D.M. 4 aprile 2001 è ampiamente trattata nel testo "Tutte le parcelle sui lavori pubblici", così come nel floppy disc allegato sono presenti diversi schemi conformi a quanto sopra esposto. Tra questi è consultabile a scopo esemplificativo la parcella BD.1.1.
(29.10.2001)



La "nuova tariffa" si applica alle prestazioni dei geometri?

Chiedo se gli onorari calcolati ai sensi del D.M. 04.04.2001 siano da applicarsi alle prestazioni svolte dai geometri.

claudioricciardi@tiscalinet.it - 19.09.2001

La pubblicazione del decreto "4 aprile" ha determinato una legittima incertezza, in merito al fatto che le nuove tabelle fossero da utilizzarsi (o meno) anche per i servizi forniti da soggetti diversi dagli architetti e dagli ingegneri.
Tale incertezza traeva la propria ragione di essere dal titolo del decreto, il quale come pubblicato in gazzetta (G.U.R.I. 26.04.2001, Serie generale ­ n. 96) risultava essere: "Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti". Questa denominazione è stata successivamente rettificata con Comunicato del Ministero della Giustizia (G.U. Serie Generale n. 128 del 05.06.2001) che ha corretto il titolo del decreto in: "Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche", rendendolo così aderente a quanto prescritto dalla legge-delega.
Le note di cui sopra possono essere consultate alla pagina 21 del testo "Tutte le parcelle sui lavori pubblici".
Per quanto attiene il caso specifico dei geometri, un formale chiarimento è stato espresso dai ministeri emananti il decreto, che con due lettere di chiarimento (in risposta ad un quesito del Consiglio Nazionale Geometri) hanno precisato che il D.M. 04.04.2001 si applica a tutte le prestazioni di progettazione ed altre previste dalla legge-quadro, naturalmente nell'ambito delle relative competenze professionali (al riguardo vedi anche la sezione "Notizie").
E' quindi corretto ritenere che la parcellazione di prestazioni svolte da un geometra, ad esempio l'adempimento degli obblighi del coordinatore per la sicurezza del cantiere ai sensi del D.Lgs. 494/96, debba obbligatoriamente e senza alcuna deroga essere effettuata utilizzando la "nuova tariffa".
(29.10.2001)



La riduzione per opere identiche ripetute è applicabile all'onorario dei coordinatori per la sicurezza del cantiere?

Il quesito che pongo riguarda il calcolo dell'onorario per i Coordinatori in fase di progettazione ed esecutiva di "opere identiche ripetute" , nella fattispecie per il calcolo della parcella professionale relativa al progetto architettonico abbiamo convenuto di applicare la riduzione sulle opere successive alla prima.
Chiedo conferma se l'onorario per i Coordinatori essendo riferito all'unicità del cantiere sia indipendente dalla natura dell'opera, sia essa ripetibile o meno.

m.blasi@archiworld.it - 30.07.2001

La materia è regolamentata dall'art.1 del D.M. 21 agosto 1958 che testualmente recita: "Quando l'incarico al professionista riguardi l'esecuzione di più opere complete, di tipo e caratteristiche costruttive identiche, cioè di opere ripetute, e senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di concezione, l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sulla base della somma dell'importo di una sola opera e degli importi delle altre opere ripetute, ridotti, quest'ultimi, ad una aliquota di quelli effettivi che potrà variare da 1/5 ad 1/2, a seconda delle loro caratteristiche e della loro importanza.".
Pare opportuno premettere che l'applicazione della norma citata, è stata oggetto di approfondimenti da parte degli Ordini Professionali, con particolare riferimento al campo dell'edilizia residenziale, suscitando frequenti motivi di controversia con la committenza. La prassi interpretativa prevalentemente accolta esclude che il presupposto di ripetitività (della prestazione professionale progettuale) possa in alcun modo afferirsi alla ripetitività di cellule abitative singole inserite in fabbricati tipologicamente compositi. La locuzione "esecuzione di opere complete di tipo e caratteristiche costruttive identiche", di cui al testo del Decreto, non può che essere riferita al concetto di fabbricato nella sua unitarietà fisica e tipologica.
Resta inteso pertanto che la prestazione di direzione lavori, pur se eseguita su progettazioni ripetitive, deve essere considerata come operazione professionale unica e mai identicamente ripetibile.
Per quanto riguarda la determinazione dell'aliquota riduttiva, data la genericità dei parametri indicati per la sua definizione, appare chiaro la necessità che sia concordata con la committenza e formalizzata nei documenti di incarico.
Ritornando al quesito specifico, in accordo al principio analogico, constatate le caratteristiche di ripetitività della prestazione professionale secondo i criteri sopra esposti, pare evidente l'applicabilità della norma in oggetto alle attività riconducibili all'ideazione dell'opera, ivi incluse pertanto le prestazioni di coordinatore per la progettazione. Diversamente, come già detto per la direzione lavori, l'attività di coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere considerata unica e conseguentemente compensata.
(05.09.2001)



Per la perizia di variante affidata successivamente all'entrata in vigore, si applica il decreto "4 aprile"?

Per stabilire quando applicare la nuova tariffa, per la prestazione di direzione lavori, si dovrà fare riferimeto alla data di conferimento dell'incarico, alle date di emissione degli stati di avanzamento lavori oppure all'una ed alle altre?
Quale tariffa bisogna applicare per determinare l'onorario relativo ad una perizia di variante, redatta successivamente all'entrata in vigore della nuova tariffa e relativa all'incarico di direzione lavori conferito precedentemente a questa data?

franco1.silvia@libero.it - 04.07.2001

Sono molti i quesiti che - come questo - vertono sulle modalità di applicazione della norma relativamente a prestazioni o rapporti professionali già in atto. Al riguardo è opportuno considerare le prime indicazioni, rese pubbliche con dovuta riserva dai consigli nazionali, in attesa di un chiarimento formale da parte dei ministeri cointeressati. Come già precisato e come risulta dai documenti emanati, alla data di oggi gli orientamenti dei due organismi paiono essere differenti.
Nell'ipotesi che lo scrivente sia un architetto, e che pertanto voglia attenersi a quanto esposto su L'Architetto (mensile del C.N.A.) è possibile indirizzarlo come di seguito:
- per le prestazioni di direzione lavori, si potrà fare riferimento alla data di conferimento dell'incarico; essendo l'incarico precedente al 27 aprile 2001, tutte le parcelle relative ai diversi acconti saranno compilate come da disciplinare in applicazione delle tabelle allegate alla legge "143";
- per le prestazioni di perizia in variante, per le quali è necessario l'affidamento con apposita delibera e relativo disciplinare, si farà riferimento alla nuova tariffa.
Nell'ipotesi che lo scrivente sia ingegnere, vero quanto all'interpretazione giuridica divulgata dal CNI, essendo l'elemento discriminante la consegna degli elaborati, ogni prestazione compiuta dopo l'entrata in vigore sarà da calcolarsi ai sensi del decreto "4 aprile".
E' bene precisare che la risposta al quesito ha valore indicativo, stante l'indeterminatezza della norma riguardo agli incarichi in atto, ed in assenza di un articolo che regoli l'applicazione nella fase transitoria.
(05.09.2001)


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