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Ordinanza del Consiglio di Stato riafferma il l'applicazione del decreto "4 aprile" (22.10.2003)

Il Consiglio di Stato rigetta le richieste di sospensiva della sentenza del TAR Veneto e confermandone la validità riafferma l'obbligo di calcolare gli onorari in applicazione del D.M. 04.04.2001

L'Ordinanza del Consiglio di Stato 7 ottobre 2003 n. 4398 (consultabile nel sito Lexitalia unitamente al preciso commento dell'Avv. Andrea Ferruti) ribadisce che il rinvio operato con la L. "Merloni-quater" (L. 166/2002) al d.m. 4 aprile 2001 è di natura recettizia. Pertanto, essendo indubbia la prevalenza della fonte legislativa, restano salve le previsioni tariffarie contenute nel d.m. 4 aprile 2001, fino alla revisione degli onorari prevista dal nuovo comma 12-ter dell'art. 17 della legge quadro.


Nuovo pronunciamento in giudizio: il TAR Veneto conferma che gli onorari per i lavori pubblici sono da calcolarsi in applicazione del D.M. 4 aprile 2001 - annullato l'avviso di gara che imponeva ai professionisti l'applicazione della "143" (19.05.2003)

Il TAR Veneto si pronuncia e riafferma l'esigenza di applicare le tabelle di cui al decreto "4 aprile", accogliendo il ricorso degli Ingegneri di Treviso avverso il Comune di (...) e l'Autorità di Vigilanza, ed in sostanza avallando ulteriormente quanto da mesi sostenuto dai Ministeri e dai Consigli Nazionali degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri.

Accogliendo il ricorso presentato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso contro il Comune di Conegliano e contro l'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici, il TAR del Veneto ha riaffermato la necessità di applicare il decreto "4 aprile" per compensare le prestazioni relative alle OO.PP; così afferma la sentenza TAR Veneto in data 09.05.2003 (.pdf).
Nel rimettere al testo della sentenza le valutazioni di natura più strettamente legale, è comunque importante rilevare come la tesi sostenuta da molti soggetti interessati ed istituzionalmente competenti, come il Ministero della Giustizia, il Ministero Infrastrutture, il Consiglio Superiore dei LL.PP., nonchè da alcune delle parti in causa (CNAPPC e CNI), abbia trovato riscontro nel giudizio del Tribunale.
Di fatto viene confermata la tesi secondo la quale l'annullamento operato dal TAR Lazio non comporta l'inefficacia dal D.M. 4 aprile 2001, la cui applicazione è stata espressamente prevista dalla legge "166" Merloni-quater.
Analogamente, diviene difficile condividere la posizione, già difficilmente sostenibile, fatta propria dall'Autorità di Vigilanza (nonchè dall'ANCI) volta a ripristinare le tabelle allegate alla Legge 143/49; come noto in questo modo si sarebbe cercato di compensare le prestazioni professionali utilizzando tabelle superate ed in particolare incongrue a fronte dei nuovi requisiti progettuali richiesti dagli enti pubblici in applicazione del quadro normativo completamente ridefinito dalla Merloni e dal Regolamento Generale.
Per un attento commento esamina il sito Ordine Architetti Torino che riporta l'articolo "Sentenza del Tar Veneto sconfessa la tesi dell'Authority lavori pubblici", di Francesco Cerisano, su ItaliaOggi (Imposte e Tasse) Numero 113, pag. 25 del 14.05.2003.


Anche il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si pronuncia: applicare in via transitoria le tabelle del D.M. 04.04.2001 (12.05.2003)

Su prima sollecitazione dell'Avvocatura Generale, anche il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si pronuncia e con proprio parere in data 21.03.2003 si esprime in favore dell'applicazione della tariffa di cui al D.M. 04.04.2001, seppure in via transitoria.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, riunito in Assemblea Generale nell'adunanza del 21.03.2003, a seguito di nota dell'Avvocatura Generale dello Stato trasmessa al Ministero delle Infrastrutture, il quale a sua volta ha investito per le vie brevi il consiglio stesso, è entrato nel merito dell'applicazione del D.M. 04.04.2001, emanando il parere di cui hanno riferito le principali testate tecniche.
Invitando gli interessati a consultare il testo originale (.pdf), riassiumiamo la conclusione: il Consiglio Superiore "è del parere che, in via strettamente transitoria e quindi per un lasso di tempo molto contenuto, possa ammettersi il rinvio contenutistico sancito dalla legge 166/02." Ovvero, in attesa che sia promulgato un nuovo decreto di aggiornamento, possono essere adottate - per il calcolo degli onorari - le tabelle di cui al decreto 04.04.2001, come indicato dall'art. 17 della L. 166/2002 (Merloni-quater).


Il Ministero delle Infrastrutture si pronuncia: i compensi per la progettazione sono comunque da compensarsi con le tabelle del D.M. 04.04.2001 (27.12.2002)

Finalmente il Ministero delle Infrastrutture, competente anche per delega prevista dalla Legge Quadro, si pronuncia ribadendo l'applicabilità della nuova tariffa; l'ufficio legale evidenzia l'esigenza di attenersi comunque alle nuove tabelle anche in fase transitoria. Il CNAPPC invita gli ordini a divulgare il parere del Ministero

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici) si pronuncia riguardo all'applicabilità delle tabelle di cui al D.M. 4 aprile 2001. La nota in data 26.11.2002 e recante il prot. BS/5079, in risposta a d un quesito del Consiglio Nazionale Ingegneri, oltre a chiarire e ribadire ancora una volta che le tabelle di "nuova tariffa" devono essere applicate, entra per la prima volta nel merito più profondo del problema tariffario.
La nota in primis ribadisce quanto già noto, e cioè che la "Merloni-quater", richiamando il decreto, lo ha fatto proprio (concetto già espresso dall'altro ministero concertante, della Giustizia, nonchè dal CNI, dal CNAPPC, e dall'organismo di vigilanza con la sua prima determinazione n. 27 del 16 ottobre 2002), e che pertanto è da applicarsi in attesa di ulteriore decreto previsto dalla L. 166/2002.
Ma soprattutto il Ministero chiarisce che "una interpretazione della norma, diversa da quella letterale, porterebbe alla disapplicazione arbitraria della norma stessa, che mira legittimamente a regolare per un periodo transitorio una determinata materia, in attesa dell'emanazione del decreto definitivo".
Il Ministero richiama anche la motivazione della sentenza, sottolineando come il giudice abbia riscontrato - per l'amministrazione - la possibilità di "introdurre una regolamentazione di natura transitoria della materia anche se, del caso, differenziata per categorie professionali, a questi limitati fini avvalendosi eventualmente anche dei contenuti del decreto in epigrafe".
Limitandoci a riportare, come già in precedenza, gli autorevoli pareri degli organismi competenti, vogliamo quindi anche ad uso degli operatori esporre quanto segue:

1) sia il Ministero delle Infrastrutture che quello della Giustizia, e cioè gli organismi competenti ad emanare il decreto sulla tariffa per la progettazione di opere pubbliche, e che hanno promulgato il noto decreto "4 aprile", hanno ancora e di recente chiarito che lo stesso è da applicarsi;
2) soprattutto con l'ultima nota del Ministero della Giustizia, si entra nel merito di un aspetto fondamentale, e cioè la necessità di applicare comunque il decreto "4 aprile", anche in via temporanea; vogliamo aggiungere che pare semplicemente paradossale, a fronte della completa riforma dell'attività di progettazione operata con la "Merloni", ritornare a determinare i compensi per i professionisti con le tabelle di cui alla legge "143"; la nuova tariffa come sappiamo - seppur perfettibile - è strutturata in perfetta aderenza alle specifiche per la progettazione previste dalla "109" e dal Regolamento Generale.

Il Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. ha divulgato insieme ad altri documenti la nota citata, con propria Circolare n. 001764 del 6 dicembre 2002, invitando gli ordini a divulgare i pareri dei ministeri.


L'autorità entra ancora nel merito dell'applicazione della tariffa a seguito dell'annullamento operato dal TAR (9.12.2002)

Con una ulteriore determinazione, l'Autorità si pronuncia in modo più determinato sull'applicazione della nuova tariffa per i lavori pubblici, affermando la sostanziale validità del giudizio espresso dal tribunale amministrativo.

L'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici si pronuncia ancora sulla questione dell'applicabilità o meno delle tariffe promulgate con decreto 4 aprile 2001. Con la recentemente divulgata determinazione n. 30 del 13 novembre 2002 l'organo di vigilanza si pronuncia sull'affidamento degli incarichi di progettazione dopo le modifiche apportate dalla L. 01.08.2002 n. 166 "Merloni-quater". L'organismo si pronuncia questa volta in modo più determinato rispetto alla precedente circolare n. 27, sostanzialmente ribadendo la validità dell'annullamento operato dal giudice amministrativo, e richiamando anche come le tariffe professionali siano da stabilirsi con atti amministrativi.
La detrminazione, entrando poi nel dettaglio dell'applicazione, afferma che: "se per gli affidamenti disposti successivamente al 18 agosto 2002, le stazioni appaltanti debbano riferirsi per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni affidate alle tariffe operanti antecedentemente all'emanazione del decreto 4 aprile 2001, per quelli, invece, effettuati nella vigenza di tale decreto, cioè dall'11 maggio 2001 al 23 luglio 2002, i corrispettivi, ancorché liquidati successivamente al 23 luglio 2002, dovrebbero essere determinati in base al contenuto recepito nell'accordo contrattuale intervenuto tra le parti e costituente pertanto regola pattizia."
Segue una lunga disamina sulle modalità di applicazione della "143" (ovvero della "vecchia" tariffa professionale) funzionale alla corretta e completa compilazione degli avvisi per conferimento di incarico professionale... nel merito si rinvia al testo della determinazione.


Il Ministero della Giustizia ribadisce l'applicabilità del decreto "4 aprile" (25.11.2002)

Il Ministero della Giustizia ribadisce l'applicabilità del decreto "4 aprile", in una nota divulgata dal CNAPPC a tutti gli Ordini con propria circolare in data 30 ottobre

Il CNAPPC con propria lettera circolare a tutti i consigli degli Ordini, prot.n. P/02/001611 datata Roma, 30 ottobre 2002, ha divulgato l'autorevole parere espresso dal Ministero della Giustizia, in merito al Regime Tariffario dei Lavori Pubblici.
A fronte di una questione apparentemente già risolta, essendo stato ribadito dal legislatore che gli onorari per le attività di progettazione ed affini sono da compensarsi come da D.M. 4 aprile 2001, fino ad emanazione di nuovo decreto, l'Autorità di Vigilanza aveva con propria determinazione sollevato nuovamente il dubbio sull'applicazione delle tabelle.
Con l'evidente intento di portare un ulteriore elemento di chiarimento, il Consiglio Nazionale ha divulgato quanto espresso dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, con propria nota prot. n. EP 54/1-2 (5982/E) U.L. in data 27.09.2002.
La nota avente per oggetto il D.M. 4 aprile 2001 (tariffe lavori pubblici), a firma del capo dell'Ufficio Legislativo, afferma con estesa motivazione essere "non rilevante l'avvenuta caducazione della fonte originaria", ribadendo così - ai fini applicativi - doversi determinare gli onorari in applicazione del decreto in oggetto. Ovvero, per maggiore chiarezza, il Consiglio Nazionale Architetti PPC ed il competente Ministero della Giustizia, ribadiscono che gli incarichi professionali nel settore dei LL.PP. sono da compensarsi in applicazione del D.M. 4 aprile 2001.


L'Autorità di Vigilanza si pronuncia in merito alla legittimità della "Merloni-quater" sull'applicazione del decreto "4 aprile" (25.11.2002)

L'Autorithy sui lavori pubblici fornisce una serie di prime indicazioni applicative ed entra nel merito dell'applicabilità del decreto "4 aprile" a seguito della promulgazione della legge 1 agosto 2002, n. 166 (di modifica della legge quadro in materia di lavori pubblici). Si raccomanda che l'applicazione della tariffa sia espressamente richiamata nei bandi di gara e nei contratti con i professionisti.

Come noto agli addetti ai lavori, l'annullamento del decreto interministeriale 4 aprile 2001, operato dal TAR Lazio con sentenza di cui si riferisce ampiamente in altra notizia già divulgata su questo sito internet in data 10.08.2002, è stato anticipato e superato dalla promulgazione della legge 1 agosto 2002, n. 166, nota anche come "nuova Merloni" o "Merloni-quatuor", che avendo inserito il comma 12-ter all'art. 17 ha espressamente imposto che gli onorari siano determinati in applicazione del decreto del Ministero della Giustizia 4 aprile 2001 (fino alla emanazione di nuovo decreto...).
Con propria Determinazione n. 27 del 16 ottobre 2002 "Prime indicazioni sulla applicazione della legge 1 agosto 2002, n. 166" l'organismo presieduto da Francesco Garri, sollecitato da specifico quesito, è entrato anche nel merito dell'applicabilità o meno del decreto "4 aprile".
L'Autorithy non ha espresso un parere definitivo, evidenziando due possibili approcci ed interpretazioni, che portano a comportamenti opposti. Per l'estensore della risposta pare - tra i due - "preferibile" la soluzione interpretativa secondo la quale il decreto è stato effettivamente annullato.
A seguire l'esame interpretativo, con spirito pratico l'estensore del parere afferma che "mentre risulta pacifica la funzionalità di approvazione di nuovo provvedimento dei Ministri della Giustizia e delle Infrastrutture, risulta opportuno, comunque, al fine di evitare contestazioni in sede di liquidazione dei corrispettivi, che di detta interpretazione ne sia fatta esplicita indicazione nei bandi di gara e nei contratti con i professionisti." Ovvero, è consigliato che in tutti i contratti/disciplinari di incarico siano speecificate le tabelle di riferimento per lo sviluppo dell'onorario, non essendo sufficiente la dicitura "gli onorari saranno compensati in applicazione delle tariffe vigenti".


Il TAR Lazio accoglie il ricorso presentato dai geologi e da altre professioni; la nuova "Merloni" ribadisce la validità della nuova tariffa per le OO.PP. (10.08.2002)

Depositata la sentenza del TAR Lazio che accoglie il ricorso di alcuni consigli nazionali. La validità delle tariffe di cui al decreto "4 aprile" è affermata dal nuovo art. 17 della "Merloni", introdotta con il collegato "Infrastrutture", che toglie la nuova tariffa dall'ambito di competenza del tribunale amministrativo.

Il TAR Lazio con sentenza n. 6552, I.a Sezione, depositata il 23 luglio, ha annullato il D.M. 4 aprile 2001, rilevando un vizio di fondo: il decreto si applica a tutte le attività di progettazione e quindi anche a quelle di pertinenza dei ricorrenti (geologi, periti industriali, dottori agronomi e forestali) ma non è stato predisposto in collaborazione con gli organi di rappresentanza di dette categorie. Per tale motivo la sentenza parla di un annullamento che "non può che investire integralmente ed erga omnes il decreto".
I geologi avevano contestato il decreto, il quale a detta del presidente del consiglio nazionale, "pensato solo per architetti ed ingegneri, non contempla le nostre specifiche prestazioni e la modifica dell'intestazione in questo senso è solo un rabberciamento".
Peraltro, come ampiamente divulgato dalla stampa tecnica specializzata, il "collegato Infrastrutture" (già approvato dal Parlamento, prima della sentenza citata, ed in procinto di essere pubblicato), introducendo il nuovo art. 17, comma 12-ter, ha di fatto salvaguardato il regime tariffario vigente per il settore delle opere pubbliche. La nuova legge stabilisce che "continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministero della Giustizia 4 aprile 2001".
Come affermato dal sottosegretario alla Giustizia Vietti "le tariffe per i professionisti tecnici restano quelle attuali. Una volta in vigore il Collegato non ci sarà più incertezza: i nuovi onorari saranno validi per legge".
(fonte delle informazioni: "Edilizia e territorio", n. 30, 29/7-3/8 2002; sul n. 31, 5/10 agosto, le tesi dell'avv. Leozappa e dell'avv. Clarizia)


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