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Si applica il minimo di tariffa sulle voci parzializzate della prestazione del coordinatore?

Scrivo in merito ad un dubbio circa l'applicazione dell'onorario minimo in relazione alla parzializzazione dei lavori. Nel mio caso (incarico come coordinatore per la sicurezza durante la fase di progettazione per importo totale dei lavori £ 787.435.603) le tre categorie di lavori sono :
1/g 397.497.183
6/a 81.473.000
3/c 308.465.420;
vorrei sapere se per quanto alla 6/a ( 921.266 + spese) è applicabile l'onorario minimo di £ 1.500.000.

luigdusc@tin.it - 07.07.2002

Il D.M. stabilisce un onorario minimo per le singole fasi di lavoro. Osservando la tabella B2, riteniamo che l'onorario minimo (in questo caso in misura di L. 1.500.000, equivalenti ad euro 774,68) sia riferito alla fase, e cioè alla prestazione del coordinatore per la progettazione. Questo al fine di garantire che la redazione di un piano e del fascicolo non sia compensata con cifre inferiori a quello che è ritenuto il livello minimo di congruità per la prestazione medesima.
Laddove - come nel caso esposto - gli onorari siano calcolati in modo scorporato in quanto le opere afferiscono a più classi e categorie, non riteniamo corretto applicare il minimo su di una singola voce, per poi sommarla alle altre.
Qualora la sommatoria degli onorari parziali risultasse invece inferiore al minimo, allora dovrà essere corrisposto l'onorario minimo indicato nell'ultima colonna di tabella B1.
(29.07.2002)



Per ogni adeguamento del piano, è da applicarsi una maggiorazione della parcella?

Ho avuto incarico, dall'Amministrazione Comunale, di Coordinatore in fase progettuale ed esecutiva, per un opera pubblica.
Ho già provveduto ad adeguare una volta il Piano di sicurezza e coordinamento originario, probabilmente dovrò riadeguare il piano per la seconda volta a causa di una variante.
La percentuale per l'adeguamento del piano sicurezza prevista nel D.M. 4 aprile 2001 si applica per un solo adeguamento oppure per ogni adeguamento?

geoanf@tiscalinet.it - 16.04.2002

L'incremento del 25% previsto per l'adeguamento del piano e del fascicolo, relativo all'onorario del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è da applicarsi una sola volta così come gli altri incrementi previsti nella tabella B2.
Le modalità di applicazione degli incrementi e delle maggiorazioni sono chiariti nel testo "Tutte le Parcelle", all'art. 1.3.11, che recita come segue.

"È bene chiarire che incrementi e maggiorazioni vanno applicati in modo differente, in osservanza della nota al piede della tabella . La logica di tale applicazione non è immediata, e quindi, con riferimento ad un'autorevole indicazione , riteniamo opportuno fare ricorso ad un esempio.
In riferimento a un incarico di coordinatore per la esecuzione, l'aliquota base dello 0,25 (da applicarsi alle percentuali di "Tabella "A") viene incrementata del 15% (edificio soggetto a vincolo) e del 25% (adeguamento degli elaborati) ; l'aliquota incrementata in questo caso risulta uguale a:
0,25 * (1 + 15% + 25%) = 0,35 .
L'aliquota può essere a sua volta maggiorata, in questo esempio con l'applicazione di due maggiorazioni del 5% ciascuna (rischio di caduta aggravato e rischio chimico) ; l'aliquota (già incrementata) a seguito della maggiorazione risulta uguale a:
0,35 * (1+ 5% + 5%) = 0,385 .
Posto che l'importo dei lavori sia pari a 1.000.000.000 e la percentuale di "Tabella "A" sia 8,0846, l'onorario (naturalmente al netto delle spese) risulta uguale a:
1.000.000.000 * 8,0846 * 0,385 = 31.125.710 ."

Ritornando al merito del quesito, è opportuno specificare quanto segue. L'adeguamento dei documenti al quale si riferisce la maggiorazione è relativo all'ordinario aggiornamento dovuto alle esigenze attuative del cantiere, ed all'organizzazione del lavoro, che come noto difficilmente possono essere compiutamente previste in fase progettuale.
Allorquando si operino delle varianti in corso d'opera, di fatto con una nuova definizione del progetto, dovrà essere convenuto il compenso relativo alle prestazioni necessarie sia per l'attività strettamente progettuale che per quella del coordinatore.
(29.07.2002)



La contabilità è da compensarsi, pur essendo già prevista la "liquidazione"?

Devo compilare una parcella per un ente pubblico, nella prestazione di Direzione Lavori posso calcolare contemporaneamente e, le liquidazioni e, la misura e contabilità delle opere?
vorrei capire se le nelle nuove disposizioni sono da valutare solo le liquidazioni.

iliamariaiazzolino@tiscali.it - 12.04.2002

Come indicato chiaramente all'artt. 1.1.4 del testo "Tutte le parcelle", le prestazioni di contabilità e misura sono da compensarsi in applicazione della tabella "E" della legge "143" (vedi anche altro quesito). Come esplicitato all'art. 1.3.16,

"le prestazioni di collaudo e contabilità dei lavori sono da valutarsi rispettivamente in applicazione della Tabella "C" e della Tabella "E", già presenti nella "143" e non modificate dal decreto 04.04.2001. Delle tariffe per queste prestazioni si è già detto al punto 1.1.4.
Per quale motivo l'attività riformatrice del Ministero non ha interessato queste tabelle?
È evidente ­ a maggior ragione a seguito della disamina svolta ­ che la "nuova tariffa" è funzione di un cambiamento nella natura delle prestazioni e dei servizi nel settore delle opere pubbliche. Peraltro le prestazioni di collaudo e di contabilità dei lavori sono rimaste sostanzialmente invariate, rendendo quindi priva di fondamento l'eventuale esigenza di ridefinire gli onorari."

In risposta al quesito si può quindi affermare che per una prestazione di direzione lavori completa anche della contabilità e misura delle opere:
1) devono essere compensate sia la direzione, ivi compresa l'aliquota relativa alla liquidazione;
2) l'onorario per la direzione è da calcolarsi in applicazione del decreto "4 aprile";
3) l'onorario per la contabilità e misura, da sommarsi al precedente, è da calcolarsi utilizzando la "143".
Un chiaro esempio è riportato nella parcella BD.1.1: DIREZIONE LAVORI SEMPLICE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI. Il file in formato Microsoft Excel di questa parcella è disponibile in allegato al testo "Tutte le parcelle".
(29.07.2002)



La riduzione degli onorari può superare il 20%?

Un'ente pubblico per l'affidamento di un incarico, ha richiesto - al fine della definizione della parcella, una riduzione sugli onorari superiore al 20% (L.155/89, art.4,c.12-bis) e una riduzione sul rimborso spese definito applicando il D.M.4 aprile 2001.
Chiedo se rientra nella legalità la richiesta dell'ente pubblico.

gianfrancomach@libero.it - 15.03.2002

La richiesta è palesemente illegittima.
La riduzione sugli onorari, concessa solamente agli enti pubblici, non può essere superiore al 20% degli stessi.
Per quanto attiene il rimborso delle spese, lo stesso è definito dal decreto "4 aprile" da Lei citato, promulgato in applicazione dell'art. 14-bis della L. 109/94 s.m. "Merloni-ter". E' proprio l'art. 14 della "Merloni-ter" che, avendo richiamato anche la L. 155/89, con riferimento all'inderogabilità dei minimi tariffari specifica che "ogni patto contrario è nullo".
In merito all'applicazione dello "sconto" vedi anche i quesiti (1 e 2) posti e le relative risposte in data 20.06.2001. La materia della riduzione a favore degli enti pubblici è oggetto di ricorrenti discussioni. Una attenta disamina della questione è stata sviluppata da Loris Ruffato e Rinaldo Pietrogrande, su incarico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, ed è consultabile all'URL: http://www.iperv.it/ORDINE_INGEGNERI/Documenti/TariffeParcelle/sconti.htm
(29.07.2002)



Come si applicano le maggiorazioni per il rilievo dei manufatti?

Spett.le Casa Editrice Grafill.
Sono un Architetto di Ragusa ed ho comprato da pochi giorni in libreria il vostro interessante libro, "Tutte le Parcelle sui Lavori Pubblici" di V. Mainardi e A. Tassi Carboni,
libro che ho conosciuto tramite il vostro bel sito ricco d'informazioni importanti.
Per il libro mi complimento per la completezza delle argomentazioni e per la chiarezza con cui sono trattati i vari casi vista la vastità della materia, tuttavia in relazione al tema dei "Rilievi dei Manufatti" e dei relativi esempi, non ho bene inteso come si calcola la maggiorazione del 30% dell'onorario base per rilievi riguardanti manufatti soggetti a vincolo architettonico, archeologico, artistico, storico, e nei relativi modelli annessi al dischetto non ho trovato nessun esempio che riguardasse questo caso.
Vi sarei molto grato se potreste fornirmi informazioni in proposito

giovanniflaccavento@interfree.it - 22.01.2002

La tabella B.3.2 prevede la maggiorazione dei compensi unitari relativamente a tre casi, tra cui quello del "rilievo di manufatti soggetti a vincoli: architettonico, archeologico, artistico e storico". Le tre maggiorazioni, tutte stabilite in misura del 30%, "si applicano singolarmente all'onorario base e non si moltiplicano tra di loro".
A titolo di esempio, posto che l'onorario base sia uguale a mille, dovendo applicare le due maggiorazioni per manufatto soggetto a vincolo e per rilievo di impianti tecnologici complessi, l'onorario maggiorato sarà così calcolato:
1000 + (1000 x 30%) + (1000 x 30%) = 1600
Attenzione: poiché le maggiorazioni non si moltiplicano tra di loro, è sbagliato calcolare l'onorario come segue:
1000 x (1 + 30%) x (1 + 30%) = 1690
Per maggiore chiarezza segnaliamo che può essere consultato lo schema di parcella di cui al modello AF.xls.
(29.07.2002)



Le prestazioni di rilievo si compensano a parte rispetto agli onorari di progettazione?

Dovendo procedere alla stipula di una convenzione per l'affidamento di un incarico di progettazione e direzione lavori relativa ai lavori di costruzione di una strada, mi chiedevo se devono essere contemplati all'interno della parcella anche gli onorari previsti dalla nuova tariffa nella tabella B3.1 riguardanti i necessari rilievi indispensabili alla redazione del progetto.
Il responsabile del procedimento è del parere che questi ultimi siano ricompresi all'interno delle tabelle B e B1 in quanto parte integrante della progettazione.

gylusky@tiscali.it - 29.11.2001

Il parere del collega responsabile di procedimento non pare corretto. Come noto l'attività di rilievo è da compensarsi separatamente all'attività di progettazione e d.l., in applicazione delle tabelle B.3.1 e B.3.2.
Segnaliamo che il compenso che ne risulta non è (ovviamente) da porsi a base del calcolo delle spese, in applicazione dell'art. 3 del decreto "4 aprile".
(29.07.2002)


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