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La "nuova tariffa" per i lavori pubblici ha abrogato la vecchia tariffa professionale?

Non mi è chiaro se la "nuova tariffa" per i lavori pubblici ha abrogato la vecchia tariffa professionale. Se la vecchia tariffa non è più valida, come ci si comporta con i clienti privati?

La "nuova tariffa" per i lavori pubblici non ha abrogato il testo unico di tariffa professionale. Il D.M. 4 aprile 2001 determina le modalità di calcolo degli onorari nel solo settore dei lavori pubblici. Esso "non sostituisce la norma previgente: su di essa si basa modificandola ed integrandola".
Di fatto il decreto ha aggiornato la Tabella "A", per la determinazione dei compensi a percentuale; ha sostituito la Tabella "B" e l'ha integrata con la "B1", "B2", etc., in funzione delle prestazioni previste dalla Legge 109/94 "Merloni" e dal regolamento di applicazione, oltre che dalle altre norme obbligatorie; ha previsto determinate modalità di applicazione della norma, anche in deroga a quanto stabilito dalle norme previgenti.
Per quanto attiene le prestazioni per la committenza privata, e quelle per la committenza pubblica non contemplate dalla legge quadro sui lavori pubblici (prestazioni consulenziali, pianificazione urbanistica, etc.), rimane pienamente vigente la tariffa professionale di cui alla Legge 2 marzo 1949 n. 143 "Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto" e dei successivi aggiornamenti e modifiche, naturalmente integrata dalle interpretazioni applicative emanate dagli ordini o da altri enti.
(20.06.2001)



Si possono utilizzare insieme tabelle di "nuova tariffa" e della precedente "tariffa professionale"?

Perché la "nuova tariffa" non ha aggiornato tutte le tabelle presenti nella legge "143"? Le tabelle che non sono state aggiornate possono essere ancora utilizzate o devono ritenersi superate? È legittimo usare insieme tabelle di "nuova tariffa" e della precedente "tariffa professionale"?

Le tabelle non aggiornate sono la "C", la "D" e la "E". In sintesi si può affermare che queste tabelle non sono state variate in quanto le relative prestazioni non risultano modificate dalla "Merloni" e dal Regolamento Generale, contrariamente alle altre prestazioni (alle quali si riferiscono le Tabelle "A", "B", etc.) che sono state completamente ridefinite.
Le Tabelle "C", "D" ed "E" sono vigenti e senz'altro devono essere utilizzate quando previsto: uno dei casi più tipici e ricorrenti è quello dell'incarico di direttore dei lavori (al quale è consuetudinariamente affidato anche l'incarico di contabile dei lavori). La parcella per questo incarico sarà compilata in applicazione delle Tabelle "A" e "B" (D.M. 04.04.2001) e Tabella "E" (L. 143/49). Un esempio correttamente sviluppato è presente nello schema di parcella BD.1.1, e rappresenta un esempio di come possano e debbano essere utilizzati congiuntamente il D.M. 4 aprile 2001 e la "143".
La Tabella "D" può ritenersi superata, essendo riferita al collaudo di lavori appaltati anteriormente al '47.
(20.06.2001)



È ancora legittima l'applicazione della riduzione del 20% sugli onorari?

Sto definendo la parcella per un nuovo incarico pubblico, in applicazione del D.M. 4 aprile 2001: il collega responsabile di procedimento richiede l'applicazione dello sconto del 20% sugli onorari.
Ritengo che questa riduzione non sia dovuta. Difatti il testo del decreto dice espressamente che i "corrispettivi per le attività di progettazione (...) sono quelli di cui alle tabelle A, B, B1, B2, B3, B5 e B6 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante". Non vi è alcun accenno a riduzioni, e mi pare evidente che non si possa applicare la L. 155/89, essendo stata tutta la materia recentemente ridefinita: la richiesta mi pare quindi non motivata.


Il collega responsabile di procedimento ha ragione: la materia tariffaria è difatti trattata anche dalla legge quadro e dal regolamento. Lo stesso D.M. 4 aprile 2001 è decreto attuativo della "Merloni", ed il quesito che Lei pone ha risposta nell'art. 17, comma 14-quater. Questo articolo ribadisce il carattere di inderogabilità dei minimi di tariffa, fatta salva proprio la nota riduzione di cui alla L. 155/89.
Al riguardo vale la pena di ricordare che la riduzione non è stabilita in misura fissa, e che l'entità può essere concordata in funzione della natura dell'incarico.
(20.06.2001)



Devo compilare una parcella per "progettazione coordinata ed integrale"...

Dovendo redigere una parcella per "progettazione coordinata ed integrale" mi è stato suggerito di utilizzare la nuova tariffa professionale: purtroppo non mi è del tutto chiaro come sia da applicarsi l'art. 5 del decreto.
Chiedo quindi se al decreto sono stati allegati degli esempi applicativi, o se è possibile riferirsi alle indicazioni fornite in passato dal mio ordine professionale.


Il D.M. 4 aprile 2001 ha indicato come valutare la "progettazione coordinata ed integrale" recependo le indicazioni dei consigli nazionali e degli ordini, e così facendo ha definito una modalità unica, a fronte delle diverse seppur autorevoli interpretazioni applicative sviluppate nel tempo dagli organi competenti in materia, e cioè per l'appunto gli ordini professionali.
Al decreto purtroppo non è allegato un esempio. Noi raccomandiamo la modalità sviluppata tra l'altro negli schemi di parcella BF.1.1 (progettazione preliminare e sicurezza di cantiere) e BF.1.2 (progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza di cantiere). Il principio sotteso al metodo utilizzato è che la prestazione di coordinamento sia compensata riferendosi alla classe e categoria prevalente ed alla relativa percentuale di tabella A (con adeguata parzializzazione); l'onorario per il coordinamento di fatto si somma agli onorari per le singole prestazioni specialistiche, determinando così l'importo complessivo di parcella.
Gli schemi di parcella BF.1.1 e BF.1.2 sono conformi agli esempi applicativi divulgati dal Consiglio Nazionale Architetti.
Gli ordini rimangono i soggetti istituzionalmente competenti in materia di tariffa professionale; è peraltro evidente che determinate indicazioni sono da ritenersi superate, nel momento in cui una norma avente valore di legge ha ridefinito gli specifici aspetti trattati (è questo il caso della "progettazione coordinata ed integrale").
(20.06.2001)



Come si calcola la percentuale di Tabella "A"?

Nel compilare una parcella per lavori pubblici trovo difficoltà a determinare la percentuale di Tabella "A": il calcolo difatti mi pare estremamente complicato e non sono sicuro dell'esattezza dei risultati. È corretto utilizzare le percentuali indicate nell'allegata "esemplificazione delle percentuali calcolate per scaglioni di importo lavori"?

Come esposto dalle tabelle allegate al testo del decreto, la determinazione della percentuale avviene mediante l'applicazione della formula:
p = In * 10q + x3
dove p è la percentuale ricercata; la tendenza x3 ed i coefficienti n e q sono riportati per l'appunto in Tabella "A", riferiti alle diverse classi e categorie.
Di conseguenza l'andamento delle percentuali è descritto da una serie di curve, con la semplificazione del processo di calcolo ed un più logico sviluppo delle stesse.
Naturalmente questo opportuno adeguamento si basa sulla diffusa disponibilità di strumenti di calcolo automatico, che hanno reso del tutto obsoleta la procedura del calcolo effettuato manualmente o con il semplice ausilio della calcolatrice. La determinazione delle percentuali avviene velocemente utilizzando i fogli di calcolo gestibili con i più diffusi programmi di spreadsheet (tipo Microsoft Excel).
Riteniamo che le percentuali sviluppate per scaglioni ed esposte nel decreto siano utili, soprattutto in prima fase di applicazione, per controllare che non vi siano errori macroscopici di calcolo.
L'utilizzo delle aliquote definite per scaglioni è evidentemente imprecisa e quindi non può dirsi corretta (ad eccezione dei casi in cui l'importo corrisponda perfettamente).
Non è da escludersi che la valutazione per interpolazione lineare tra le aliquote indicate per gli importi maggiore ed inferiore a quello dell'opera possa essere considerata una approssimazione accettabile; peraltro ­ considerato che gli onorari rappresentano minimi inderogabili ­ è consigliabile applicare con precisione la formula presente nella norma.
(20.06.2001)



E' corretto valutare sia le spese che lo sconto in misura del 20%?

Un'ente pubblico, avendo selezionato per l'affidamento di un incarico il raggruppamento temporaneo tra professionisti di cui io sono capogruppo, ha richiesto ­ al fine della definizione della parcella, da compilarsi in applicazione del D.M. 04.04.2001 ­ che le spese e lo sconto siano calcolate in misura del 20% degli onorari. È corretta questa procedura?

Per quanto attiene il cosiddetto "sconto" (più propriamente definito riduzione degli onorari), lo stesso può essere praticato ma non deve superare il 20% (come da L. 155/89, art. 4, c. 12-bis).
Per quanto attiene alla determinazione del rimborso spese, la "nuova tariffa" (che tanto il professionista quanto l'ente sono obbligati a rispettare ed a fare rispettare) ha stabilito in maniera inequivocabile la modalità di calcolo.
Nei casi previsti il rimborso delle spese (art. 3) "deve essere riconosciuto forfetariamente nella misura minima del 30 per cento del medesimo per importi di lavori pari a 50 milioni e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 100 miliardi. Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare."
La procedura di calcolo delle spese risulta abbastanza semplice; anche nella valutazione delle spese l'utilizzo di un foglio di calcolo correttamente impostato risulta consigliabile.
Nel caso esposto nel quesito la parcella sarà verosimilmente compilata per "progettazione coordinata ed integrale". In questo caso, come in ogni caso di applicazione dell'art. 14 della "143" (con riferimento all'obbligo di valutare gli onorari separatamente, in funzione delle relative classi e categorie), indichiamo la modalità di calcolo della percentuale di rimborso spese sull'importo complessivo dei lavori. Vedi al riguardo gli esempi di applicazione.


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